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Animali in casa in affitto: il proprietario può vietare cani e gatti?

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Quando si cerca una casa in affitto e si possiede un animale domestico, è naturale chiedersi se il nostro amico a quattro zampe sia benvenuto. Non sempre è possibile convivere con lui in un immobile locato. Per chiarire ogni dubbio, approfondiamo questa tematica, considerando le disposizioni attualmente in vigore.

Animali in casa e affitto: cosa prevede la normativa

È comune trovarsi nella situazione in cui si è alla ricerca di un nuovo affitto e si desidera portare con sé il proprio amico a quattro zampe. In questo caso, spesso ci si chiede se la presenza di un animale possa rappresentare un ostacolo nella ricerca dell’immobile. È importante considerare che nel contratto di locazione ci sono compromessi da rispettare e richieste da parte del proprietario che non possono essere ignorate.

 

Di norma, il locatore non ha il diritto di vietare all’inquilino di tenere uno o più animali domestici, a meno che nel contratto non ne sia specificamente indicato il divieto. Nelle clausole standard dei contratti di locazione, questo divieto di solito non è incluso e deve essere inserito esplicitamente se il proprietario lo desidera. Una volta che questa clausola è stata aggiunta, spetta al locatore decidere se accettarla o meno. Ad esempio, se il conduttore possiede già degli animali domestici o sta considerando l’idea di averne, potrebbe decidere di non prendere in affitto l’immobile.


Secondo la normativa, è fondamentale che la clausola relativa alla presenza di animali domestici sia chiaramente indicata nel contratto di locazione. Senza questa specifica clausola, il proprietario non può vietare all’inquilino di tenere con sé gli animali domestici. Firmando il contratto con questa clausola inclusa, l’inquilino accetta implicitamente di non avere animali nell’immobile. Il proprietario può vietare la presenza di gatti o cani solo se questo viene esplicitamente indicato nella clausola. Se l’inquilino non rispetta tale clausola, potrebbe essere considerato inadempiente al contratto, il che potrebbe portare a un processo di sfratto. Va notato che i procedimenti di sfratto per la presenza di animali domestici richiedono solitamente tempistiche più lunghe rispetto agli sfratti per il mancato pagamento dell’affitto.

Affitto: quando si possono tenere gli animali con sé e cosa prevedono le regole di condominio

Una volta che l’affittuario firma il contratto di locazione e non vi è alcun divieto riguardante la detenzione degli animali, può tenere tranquillamente con sé i suoi amici a quattro zampe. Se la clausola riguardante il divieto di tenere animali non è specificata nel contratto di locazione, il proprietario non può impedire all’inquilino di vivere con i propri animali domestici e non può minacciarlo di sfratto se decide di portarli in casa. La clausola non può essere aggiunta successivamente. Può essere inserita solo al momento del rinnovo del contratto, quando le condizioni possono essere riviste e negoziate.

 

L’inquilino è tenuto a rispettare le regole del condominio riguardanti gli animali domestici. Con l’introduzione della legge n. 220 del 2012, conosciuta come “Riforma del condominio”, è stato stabilito che i regolamenti condominiali non possono vietare ai residenti di avere animali domestici nelle loro unità immobiliari (ultimo comma dell’art. 1138 c.c.). Di conseguenza, i proprietari possono tenere animali domestici in casa, ma devono assicurare la tranquillità pubblica e mantenere puliti gli spazi comuni. Il divieto di tenere animali in casa può essere applicato solo attraverso una specifica clausola nel contratto di locazione e non può essere previsto nel regolamento condominiale.  

 

Nel caso in cui un animale domestico causi problemi come disturbi sonori oppure odori sgradevoli che violano le norme relative alle immissioni intollerabili, il condominio ha il diritto di richiedere che l’animale venga allontanato dalla residenza. Se l’animale provoca disturbi dovuti al rumore, l’inquilino potrebbe essere accusato di “disturbo del riposo delle persone”, come previsto dall’articolo 659 del Codice penale. 

 

L’inquilino è tenuto a restituire l’immobile nello stato in cui lo ha ricevuto: se sono stati causati danni all’immobile dall’animale, l’articolo 2052 del Codice Civile stabilisce che il suo custode è considerato responsabile a meno che non dimostri che sono stati dettati da caso fortuito.


Per ulteriori informazioni sull’affitto e sugli animali domestici, rivolgiti a Sturent, portale specializzato nell’affitto di alloggi privati a studenti universitari.

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