


Firmare un contratto di affitto implica assumersi degli obblighi, tra cui il pagamento di un corrispettivo al locatore in cambio del diritto di godimento del bene. Conosciuto come canone di affitto, questo rappresenta il pagamento regolare che l’inquilino deve versare al proprietario per l’utilizzo dell’immobile. Di solito, l’importo viene pagato mensilmente o bimestralmente ed è concordato alla firma del contratto su accordo delle parti. Ma il canone di affitto può essere aumentato nel corso del contratto? Il proprietario può incrementarlo? La normativa prevede specifiche disposizioni riguardo alle variazioni dell’importo del canone. Scopriamole nel dettaglio in questo articolo.
Quando si stipula un contratto di affitto, è importante considerare alcuni fattori fondamentali, tra cui il canone, elemento imprescindibile che rappresenta il corrispettivo versato dal conduttore al locatore per poter usufruire dell’immobile. L’importo del canone viene solitamente stabilito dalle parti al momento della stipula del contratto. Tuttavia, è naturale chiedersi se il proprietario possa aumentare il canone durante il periodo di locazione.
Il locatore potrebbe domandarsi se, a fronte dell’aumento del costo della vita, l’affitto possa essere incrementato per ottenere un’entrata più cospicua e il conduttore potrebbe chiedersi se sia possibile vedere aumentare di colpo l’importo del canone mensile. La normativa contempla la possibilità di incrementare il canone di locazione, ma tutela il locatore, prevenendo eventuali aumenti improvvisi e inaspettati. Sono previsti, infatti, determinati requisiti per mettere in atto l’aumento del canone.
La legge numero 431 del 1998 disciplina i contratti di affitto a uso abitativo, stabilendo come i termini del contratto – e quindi anche il canone – non possano essere cambiati nel corso del contratto. Il canone di affitto può essere aumentato dopo che il contratto scade in caso di proroga, ovvero il rinnovo del contratto precedente, ma solo al secondo rinnovo, visto che il primo si rinnova in modo automatico e obbligatorio.
Al secondo rinnovo del contratto, quindi, il canone può essere rivisto, ma il proprietario non può decidere in modo unilaterale l’aumento dell’affitto visto che deve essere concordato dalle parti. Nel caso siano d’accordo è necessario stipulare un nuovo contratto con il canone aggiornato. Il canone può essere aumentato, infatti, in caso della stipula di un nuovo contratto, con cui viene definito un accordo a prescindere dal precedente. L’aumento del canone di affitto non può essere imposto dal proprietario, ma avviene solo su approvazione dell’inquilino.
Altra possibilità per rivedere il canone di locazione è la rivalutazione ISTAT. La normativa prevede, infatti, come il proprietario possa chiedere un incremento del canone per adeguarlo all’inflazione ISTAT. L’adeguamento è ammesso solo se nel contratto c’è una clausola che prevede questa opzione è, inoltre, l’aumento non deve superare il 100% dell’indice ISTAT nei contratti a canone libero e il 75% dell’indice nei contratti a canone concordato.
Il proprietario deve comunicare l’aumento per l’adeguamento all’ISTAT all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI e informare l’inquilino con una lettera di adeguamento del canone di locazione, indicando la data a partire dalla quale è attivo il nuovo canone. In caso di un aumento del canone non legittimato da parte del proprietario, il conduttore può contestare la variazione dell’affitto mediante una contestazione formale e scritta entro 30 giorni dalla notifica dell’aumento. Oltre questo termine, la variazione del canone si considera approvata.
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