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Contratto d’affitto 3+2, il cambio di residenza è obbligatorio? Cosa dice la legge

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Optare per l’affitto anziché l’acquisto di una casa, permette di contare su una soluzione più immediata e un investimento iniziale meno oneroso. Tuttavia, bisogna essere consapevoli che anche l’affitto comporta una serie di responsabilità, obblighi e incombenze che non vanno trascurati. Tra gli aspetti da considerare, c’è anche il cambio di residenza: molti si chiedono se sia necessario cambiarla quando si firma un contratto di locazione. Vediamo cosa prevede la normativa nel caso di un contratto di affitto 3+2.

Contratto d’affitto 3+2: cosa prevede la normativa per il cambio di residenza

Il contratto di affitto 3+2, comunemente conosciuto come contratto a canone concordato, è un accordo di locazione della durata di tre anni, con possibilità di rinnovo automatico per ulteriori due. In questo tipo di contratto, il canone di locazione è determinato in base agli accordi locali della zona in cui si trova l’immobile. 

 

Al termine dei tre anni, il contratto di affitto si rinnova automaticamente alle stesse condizioni, a meno che le parti non manifestino la volontà di modificarle. Nel caso in cui il locatore desideri disdire il contratto, ci sono diverse situazioni in cui ha questa possibilità. Può farlo se intende utilizzare l’immobile per sé stesso, se desidera venderlo, se sono necessari lavori di ristrutturazione o se l’inquilino non risiede nell’immobile, senza una valida motivazione. Per comunicare la disdetta in un contratto di affitto 3+2, è necessario inviare una raccomandata all’altra parte con almeno sei mesi di preavviso rispetto alla scadenza del contratto.

 

È importante sottolineare che, contrariamente a quanto molti pensano, il conduttore non è tenuto a cambiare la residenza nel caso del contratto di affitto 3+2. Questo aspetto non rappresenta quindi un ostacolo per la stipula del contratto. In altre parole, l’inquilino ha la facoltà di mantenere la sua residenza originale senza alcun obbligo di trasferimento.

 

Oltre al contratto 3+2, anche per gli altri tipi di contratti non è obbligatorio il trasferimento della residenza del conduttore. Il cambio di residenza è obbligatorio solo quando la nuova casa in affitto diventa la dimora abituale per il soggetto che vi si trasferisce e non solo una dimora occasionale. Se, inoltre, la sua vecchia casa, dove ha la residenza ufficiale, è vuota e non è reperibile in nessuna delle due abitazioni, allora risulta senza dimora abituale e deve quindi cambiare la residenza nella nuova locazione. 


Per quanto riguarda il proprietario, non può mantenere la residenza anagrafica in un immobile locato a terzi, poiché non è considerata la sua dimora abituale. Tuttavia, ci sono casi eccezionali previsti dalla legge in cui il proprietario può non trasferire la residenza anagrafica presso l’immobile locato, come ad esempio se mantiene un’utenza di fornitura, si è trasferito temporaneamente per motivi di lavoro o salute o riserva una stanza nell’immobile per uso personale.

Cosa succede se non viene cambiata la residenza in affitto: le implicazioni

La residenza rappresenta il luogo in cui una persona vive abitualmente, la sua dimora principale. Molti si domandano se, nel momento in cui si affitta un immobile, sia necessario recarsi all’Anagrafe del Comune per effettuare il cambio di residenza. Come sottolineato, il cambio di residenza del conduttore non è richiesto per la stipula del contratto. La legge 431/89 che disciplina il contratto 3+2 non lo prevede e di conseguenza, il conduttore non è tenuto a modificare la propria residenza presso l’immobile preso in affitto.

 

Le agevolazioni previste nel contratto di affitto 3+2, come la cedolare secca al 10% oppure le deduzioni fiscali Irpef e gli sconti sull’imposta di registro, sono valide anche se il conduttore non cambia la residenza. Questo significa che l’inquilino può mantenere la sua residenza principale altrove e comunque beneficiare di tali vantaggi. Queste agevolazioni sono legate alla posizione geografica dell’immobile locato, per esempio nei comuni ad alta densità abitativa o in quelli dichiarati in stato di emergenza nei 5 anni precedenti al maggio 2014, limitatamente alla cedolare secca.

 

È importante considerare che non cambiare la residenza comporta delle implicazioni fiscali per il conduttore. Ad esempio, non potrà accedere alle detrazioni fiscali sui canoni versati, le quali sono applicabili solo se l’immobile locato è la sua abitazione principale. Se il conduttore decide di cambiare la residenza, potrà usufruire di una detrazione Irpef, che consiste in uno sconto sull’imposta pagata durante la dichiarazione dei redditi. Questa detrazione dipende dal reddito complessivo del conduttore. 

 

Inoltre, nel caso in cui il conduttore cambi la residenza, il locatore potrebbe beneficiare di un’aliquota IMU ridotta in determinati comuni. Se il conduttore non cambia la residenza, il locatore avrà comunque diritto a uno sconto del 25% sull’IMU se si stipula un contratto a canone concordato, indipendentemente dalle decisioni del conduttore riguardo alla residenza.


Per avere maggiori informazioni sul cambio di residenza nel contratto di affitto, rivolgiti a Sturent, portale specializzato nell’affitto di alloggi privati a studenti universitari.

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