


Per la registrazione dei contratti di affitto il termine previsto è di 30 giorni dalla stipula: ma cosa succede se si registra un contratto di locazione in ritardo o se non si registra?
In questo caso viene in aiuto il ravvedimento operoso e in questo articolo scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Con il contratto di locazione il locatore permette il godimento di un bene mobile o immobile al conduttore che ne usufruisce in cambio di un corrispettivo in denaro, detto canone di locazione, e per un tempo determinato.
Si tratta di un contratto consensuale, in quanto il suo perfezionamento avviene con lo scambio del consenso delle parti, con effetti obbligatori, determinando il diritto di godimento e di uso di un bene.
Disciplinato dal codice civile, all’articolo 1571 c.c., la registrazione del contratto di locazione deve essere effettuata obbligatoriamente entro 30 giorni dalla sua stipula o dalla sua decorrenza, se precedente. Per registrarlo si può ricorrere alla procedura telematica oppure incaricando un delegato alla trasmissione dei dati (obbligatorio per chi possiede 10 immobili o più e per gli agenti immobiliari) o un intermediario, recandosi presso l’ufficio territoriale su appuntamento.
Per la registrazione bisogna portare con sé tutti i documenti necessari quali il modello F24 con cui è stata pagata l’imposta di registro o ricorrere al modulo per richiedere l’addebito delle imposte (di registro e di bollo) sul conto corrente bancario o postale, due originali dell’atto (o un originale e una copia) e la duplice copia compilata del modello RLI disponibile sul sito dell’Agenzia. In alternativa la procedura può essere svolta tramite il sito www.agenziaentrate.gov.it
Ma cosa succede se si registra un contratto di locazione in ritardo? L’omessa registrazione del contratto di locazione, alla stregua del parziale occultamento del canone, prevede una sanzione amministrativa pecuniaria dal 120% al 400% dell’imposta dovuta.
Nel caso di registrazione tardiva del contratto di locazione effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, è prevista una sanzione dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200.
Per i contratti di locazione o affitto non registrati c’è un modo per evitare le sanzioni amministrative pecuniarie. La normativa prevede, infatti, di registrare il contratto in modo tardivo mediante il ravvedimento operoso.
Questo strumento permette di registrare qualsiasi contratto di locazione o di affitto attraverso il pagamento di una sanzione ridotta, il cui importo dipende a seconda dei giorni di ritardo rispetto alla scadenza dei 30 giorni previsti per la registrazione.
Nel caso dei contratti a regime ordinario, il ritardo nella registrazione prevede una sanzione che viene applicata in base all’imposta di bollo e di registro. Le aliquote del ravvedimento operoso dell’imposta di registro sono pari al:
Per quanto riguarda le aliquote di ravvedimento dell’imposta di bollo entro 20 giorni la sanzione è pari al 10% entro i 12 mesi, del 12,50%, entro i 24 mesi del 14% e oltre 24 mesi del 16,66%.
Per il contratto di locazione a canone concordato, la base imponibile della sanzione è ridotta al 70% del canone annuo.
Per la registrazione del contratto locazione cedolare secca in ritardo si può beneficiare anche in questo caso del ravvedimento operoso con le medesime percentuali di riduzione delle sanzioni previste per contratti a regime ordinario. L’imposta di registro in questo caso viene calcolata sulla base del corrispettivo annuo, moltiplicato per l’intera durata.
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