Salta al contenuto principale

Sturent

• ⏱ 12 min di lettura

Dimensione minima di un monolocale per affitto: cosa dice la legge regionale

Dimensione minima di un monolocale
Monolocale: superficie minima per affitto 2026, requisiti e abitabilità — Articolo per Sturent

Pubblicato: 5 agosto 2026 · Aggiornato: 5 agosto 2026 · Tempo di lettura: 10 minuti

IN SINTESI

La superficie minima di un monolocale per essere abitabile e affittabile è stabilita a livello nazionale dal DM Sanità 5 luglio 1975. I requisiti minimi:

  • →28 mq per 1 persona: superficie minima del monolocale con cucinino e bagno separati
  • →38 mq per 2 persone: richiesto se l'immobile è destinato a coppia o coabitazione
  • →Altezza minima 2,70 m: nei locali di abitazione, riducibile a 2,40 m per servizi e disimpegni
  • →Aerazione naturale e luce: 1/8 della superficie pavimentata in superficie finestrata apribile
  • →Regolamenti edilizi comunali: possono prevedere requisiti più restrittivi o, in alcuni casi, deroghe per centri storici

Affittare un monolocale che non rispetta le superfici minime espone a problemi seri: certificato di abitabilità revocabile, sanzioni amministrative, rischio di annullamento del contratto.

La normativa di riferimento

I requisiti di superficie e di abitabilità degli immobili residenziali — incluso il monolocale — sono regolati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione". È la norma di riferimento principale, integrata da regolamenti edilizi comunali che possono prevedere standard più restrittivi.

Si tratta di una norma di igiene pubblica: fissa i requisiti minimi che un locale deve avere per essere considerato idoneo all'abitazione di persone in condizioni di salubrità. Per questo è di competenza del Ministero della Salute (allora "Sanità"), non dell'Urbanistica. I parametri si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione e, salvo deroghe specifiche, anche alle ristrutturazioni che cambiano la destinazione d'uso o la dimensione dei locali.

Per i monolocali storici esistenti in centri urbani consolidati possono valere disposizioni transitorie e deroghe che li mantengono utilizzabili anche se non conformi ai parametri del 1975. È un tema delicato: vediamo nel dettaglio.

Superficie minima del monolocale

L'art. 3 del DM 5/7/1975 stabilisce le superfici minime per gli alloggi monostanza, ovvero gli alloggi composti da un'unica camera principale.

28 mq per una persona

Un monolocale destinato all'abitazione di una persona deve avere una superficie utile non inferiore a 28 metri quadri, comprensiva dei servizi (bagno) e del posto cottura/cucinino. La camera principale (zona giorno/notte) deve essere ampia almeno 14 mq.

38 mq per due persone

Se il monolocale è destinato ad abitazione di due persone (coppia, coabitazione), la superficie minima sale a 38 metri quadri. È un dato spesso ignorato: molti monolocali da 28-32 mq vengono affittati a coppie o gruppi di due studenti pur non rispettando il requisito. È una situazione di non conformità che può essere contestata in fase di controlli.

Come si misura la superficie utile

La superficie utile si calcola al netto delle murature, dei pilastri, dei tramezzi, delle sguinciature dei vani porta e finestra. Comprende ingressi, disimpegni, bagno, cucinino. Non include balconi, terrazze, cantine, soffitte non abitabili, ripostigli su sub-altezze inferiori a 2,40 m. Per un monolocale lordo di 35 mq con murature di 25 cm tutte intorno, la superficie utile è di circa 30-31 mq.

💡 Differenza tra superficie commerciale e superficie utile: negli annunci immobiliari la "superficie" indicata è spesso quella commerciale (lorda, comprensiva di murature e in alcuni casi anche dei balconi al 50%). La superficie utile, quella che conta per il rispetto del DM 1975, è di norma il 15-20% inferiore. Un monolocale "da 32 mq" in annuncio può quindi avere solo 26-27 mq di superficie utile, sotto il limite per una persona.

Altezza dei soffitti e altri requisiti

Oltre alla superficie minima, il DM 5/7/1975 fissa requisiti su altezza dei locali, aerazione, illuminazione naturale.

Altezza minima dei locali

  • Camere principali (soggiorno, camera da letto, monolocale): altezza minima 2,70 m
  • Locali di servizio (bagno, ripostiglio, ingresso, cucinino): altezza minima 2,40 m
  • Sottotetti abitabili e mansarde: altezza media 2,70 m con minima non inferiore a 2,00 m sui punti perimetrali

Illuminazione e aerazione naturale

Ogni locale di abitazione (camera principale del monolocale) deve avere finestre apribili con superficie pari almeno a 1/8 della superficie pavimentata. Per un monolocale di 28 mq significa finestre da almeno 3,5 mq totali. Le finestre devono dare verso spazi liberi (cortili, vie pubbliche): non sono ammessi affacci verso cavedi troppo stretti o pozzi luce non conformi.

Riscaldamento

L'immobile deve avere un impianto di riscaldamento adeguato che garantisca temperature minime nei locali abitati. Le specifiche tecniche sono integrate dal DPR 412/1993 e dalle normative regionali. Un monolocale senza riscaldamento o con impianto inadeguato non rispetta i requisiti di abitabilità.

Bagno, cucinino e locali di servizio

I locali di servizio (bagno, cucinino) di un monolocale hanno requisiti specifici stabiliti dal DM 1975 e dai regolamenti edilizi comunali.

Bagno

Il bagno deve essere un locale separato dalla camera principale, con porta. Deve contenere almeno: WC, lavabo, doccia o vasca. La superficie minima è 3,5-4 mq con dimensioni minime che permettano l'inserimento degli apparecchi sanitari richiesti. Deve essere dotato di aerazione naturale (finestra) o, in alternativa, aerazione forzata meccanica permanente (più frequente nei bagni ciechi).

Cucinino o angolo cottura

Nei monolocali, il posto cottura può essere integrato nella camera principale come "angolo cottura" purché siano rispettate alcune condizioni: aspirazione meccanica dei fumi, contatori e tubazioni a norma, sufficiente aerazione del locale. In alternativa, un cucinino separato deve avere superficie minima di 4 mq con finestra propria.

Ingresso e disimpegno

Non è obbligatorio prevedere un ingresso separato nei monolocali, ma il disimpegno verso il bagno è di prassi richiesto per non avere l'apertura del bagno direttamente sulla camera o sull'angolo cottura. È un requisito di igiene fondamentale, anche se in molti monolocali più piccoli (28-32 mq) viene gestito con porte interne sigillate piuttosto che con disimpegni veri e propri.

Regolamenti edilizi comunali e deroghe

Oltre alla normativa nazionale, ogni Comune ha un Regolamento Edilizio che può integrare e modificare i requisiti minimi.

Variazioni in più rigoroso

Alcuni comuni — soprattutto quelli con politiche edilizie più stringenti — prevedono requisiti più restrittivi rispetto al DM 1975. Esempi: superficie minima di 30-32 mq per 1 persona invece di 28, altezza minima dei soffitti a 2,80 m invece di 2,70, requisiti di efficienza energetica integrativi. Vanno verificati nel regolamento edilizio del Comune dove si trova l'immobile.

Deroghe per centri storici

Molti regolamenti edilizi prevedono deroghe per gli immobili nei centri storici, dove i vincoli architettonici impediscono di rispettare i parametri standard (es. case con altezze inferiori a 2,70 m, monolocali storici di 22-26 mq). In questi casi l'abitabilità può essere riconosciuta in deroga, purché siano rispettati requisiti minimi di igiene e sicurezza. Le deroghe sono però caso per caso: non si applicano automaticamente.

Edifici antecedenti al 1975

Per gli edifici costruiti prima del 1975, vigono spesso disposizioni transitorie: si mantiene l'abitabilità riconosciuta in origine, anche se i parametri attuali sarebbero più restrittivi. Tuttavia, in caso di ristrutturazione importante o cambio di destinazione d'uso, scatta l'obbligo di adeguarsi ai parametri attuali.

Certificato di abitabilità e affitto

Il certificato di abitabilità (oggi chiamato "agibilità" ex DPR 380/2001 in molti Comuni) è il documento che attesta la conformità dell'immobile ai requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di funzionalità degli impianti. È rilasciato dal Comune al termine della costruzione o di una ristrutturazione importante.

Obbligatorio per affittare

Un immobile deve avere il certificato di abitabilità per essere legittimamente affittato come residenza. Senza certificato, il contratto di locazione può essere annullato e il proprietario rischia sanzioni amministrative significative.

Verifica del certificato

Prima di affittare un monolocale, verifica sempre la presenza del certificato di abitabilità. Lo trovi tra i documenti del proprietario (atto di compravendita, fascicolo del Comune) oppure puoi richiederne copia all'Ufficio Tecnico del Comune dove si trova l'immobile. Negli atti di compravendita più recenti il certificato di abitabilità è sempre indicato come allegato; per immobili più vecchi, può essere stato smarrito e va richiesto in copia conforme.

Cambio di destinazione d'uso

Se un immobile aveva originariamente una destinazione diversa (es. ufficio, deposito, negozio) e viene successivamente trasformato in monolocale residenziale, è necessario un cambio di destinazione d'uso regolarmente comunicato al Comune e accompagnato dalla verifica di tutti i requisiti di abitabilità. Affittare un ex-ufficio come monolocale residenziale senza cambio di destinazione è una violazione che espone a sanzioni.

Conseguenze di un monolocale non conforme

Affittare un monolocale che non rispetta i requisiti di superficie e abitabilità ha conseguenze concrete per il proprietario.

Sanzioni amministrative

Le sanzioni variano a seconda dei Comuni e della gravità della non conformità: vanno da poche centinaia di euro per violazioni minori a diverse migliaia per violazioni gravi (mancanza del certificato di abitabilità, occupazione di locali non residenziali). In aggiunta alle sanzioni economiche, il Comune può imporre adeguamenti tecnici obbligatori.

Annullamento del contratto

L'inquilino di un immobile non abitabile può chiedere l'annullamento del contratto di locazione, recuperando i canoni versati per il periodo in cui ha occupato l'immobile in queste condizioni. Inoltre, può chiedere il risarcimento dei danni per i disagi subiti (inadeguate condizioni di salute, mancanza di abitazione idonea).

Responsabilità penali

Nei casi più gravi (occupazione di locali completamente non conformi, falsificazione di certificati, omessa comunicazione di violazioni igienico-sanitarie), il proprietario può incorrere in responsabilità penali per reati come l'attentato alla salute pubblica o la falsità in atti.

⚠ Attenzione ai "monolocali" sotto i 28 mq

Negli annunci immobiliari di grandi città è frequente trovare "monolocali" da 22-26 mq, soprattutto in zone centrali ad alta densità. Si tratta spesso di immobili che non rispettano i requisiti di superficie minima del DM 1975 e che, in caso di controlli, potrebbero non essere considerati legittimamente affittabili come residenza. Prima di firmare, verifica la presenza del certificato di abitabilità e la superficie utile effettiva.

Cerchi monolocali a norma per studenti universitari?

Su Sturent trovi monolocali e bilocali pensati per studenti universitari, con tutti i requisiti di abitabilità in regola. Annunci verificati, contatto diretto con i proprietari.

Cerca su Sturent

Domande frequenti sulla superficie minima del monolocale

Quanti metri quadri deve avere un monolocale per essere a norma?

Per la normativa nazionale (DM 5 luglio 1975), un monolocale destinato a una persona deve avere una superficie utile minima di 28 metri quadri, comprensiva di bagno e angolo cottura. Per due persone serve invece almeno 38 mq. Alcuni regolamenti edilizi comunali possono prevedere requisiti più restrittivi (es. 30 mq minimi per una persona). Va sempre verificato il regolamento del Comune dove si trova l'immobile.

Posso affittare un monolocale di 25 mq?

In linea di principio no, perché 25 mq sono inferiori al minimo di 28 mq stabilito dal DM 1975 per un monolocale destinato a una persona. Tuttavia, monolocali storici di dimensioni inferiori possono avere il certificato di abitabilità per deroga, riconosciuto al momento della costruzione originaria. Se è il tuo caso, l'affitto è possibile ma vanno verificati attentamente i requisiti igienico-sanitari aggiornati e va mantenuto il certificato di abitabilità esistente.

L'altezza minima è davvero 2,70 m?

Sì, per le camere principali (camera da letto, soggiorno, camera unica del monolocale) l'altezza minima del soffitto è di 2,70 m. Per i locali di servizio (bagno, ingresso, ripostiglio) basta 2,40 m. Nei sottotetti abitabili e nelle mansarde la regola è di 2,70 m di altezza media con un minimo di 2,00 m nei punti perimetrali più bassi. In alcuni Comuni e in centri storici sono ammesse deroghe documentate.

Come faccio a verificare il certificato di abitabilità di un monolocale?

Il certificato di abitabilità o agibilità si trova di norma tra i documenti del proprietario (atto di compravendita, fascicolo del Comune relativo all'immobile). Se non lo hai, puoi richiederne copia conforme all'Ufficio Tecnico del Comune dove si trova l'immobile, con una semplice istanza e il pagamento di diritti di segreteria (di solito 20-50 euro). Per immobili recenti il certificato è quasi sempre disponibile; per immobili antichi può essere stato smarrito e va ricostruito.

Quali rischi corro se affitto un monolocale non a norma?

I rischi sono significativi: sanzioni amministrative del Comune (da poche centinaia a diverse migliaia di euro), possibile annullamento del contratto di locazione su richiesta dell'inquilino con restituzione dei canoni versati e risarcimento dei danni. Nei casi più gravi (occupazione di locali completamente inidonei, falsificazione di certificati), si configurano anche responsabilità penali per attentato alla salute pubblica. La conformità ai requisiti minimi è quindi tutela del proprietario stesso, non solo dell'inquilino.

Si può rendere abitabile un ex-ufficio o magazzino come monolocale?

Sì, ma serve un cambio di destinazione d'uso regolarmente autorizzato dal Comune. Vanno presentati elaborati tecnici (planimetria post-intervento, relazione tecnica), va verificata la conformità ai requisiti igienico-sanitari (superficie minima, altezza, aerazione, riscaldamento), e va ottenuto un nuovo certificato di abitabilità/agibilità. Il processo richiede tempi e costi: in media 3-6 mesi e 3.000-8.000 euro tra spese tecniche, oneri comunali e adeguamenti edilizi.

Monolocale a norma: tutela del proprietario e dell'inquilino

I requisiti di superficie minima e abitabilità di un monolocale non sono burocrazia: sono garanzie di salubrità per chi vi abita e di sicurezza per il proprietario. Affittare un monolocale che rispetta i 28 mq utili (38 mq se per due persone), l'altezza minima di 2,70 m, l'aerazione naturale e tutti gli altri parametri previsti dal DM 1975 e dai regolamenti edilizi comunali tutela entrambe le parti del contratto.

Prima di mettere in affitto un monolocale, verifica sempre la presenza del certificato di abitabilità, controlla che la superficie utile rispetti i parametri di legge, accertati che gli impianti (riscaldamento, idrico, elettrico) siano a norma. Per gli inquilini, soprattutto studenti universitari che spesso si trovano a vivere il loro primo affitto autonomo, conoscere questi parametri è una protezione importante. Per approfondire, leggi anche la guida alla registrazione del contratto di locazione.

Dimensione minima di un monolocale
Contattaci
Accetto e acconsento l'informativa sulla privacy.

Post più popolari

Contattaci
Accetto e acconsento l'informativa sulla privacy.