Pubblicato: 5 agosto 2026 · Aggiornato: 5 agosto 2026 · Tempo di lettura: 10 minuti
IN SINTESI
La superficie minima di un monolocale per essere abitabile e affittabile è stabilita a livello nazionale dal DM Sanità 5 luglio 1975. I requisiti minimi:
- →28 mq per 1 persona: superficie minima del monolocale con cucinino e bagno separati
- →38 mq per 2 persone: richiesto se l'immobile è destinato a coppia o coabitazione
- →Altezza minima 2,70 m: nei locali di abitazione, riducibile a 2,40 m per servizi e disimpegni
- →Aerazione naturale e luce: 1/8 della superficie pavimentata in superficie finestrata apribile
- →Regolamenti edilizi comunali: possono prevedere requisiti più restrittivi o, in alcuni casi, deroghe per centri storici
Affittare un monolocale che non rispetta le superfici minime espone a problemi seri: certificato di abitabilità revocabile, sanzioni amministrative, rischio di annullamento del contratto.
La normativa di riferimento
I requisiti di superficie e di abitabilità degli immobili residenziali — incluso il monolocale — sono regolati a livello nazionale dal Decreto Ministeriale 5 luglio 1975, "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione". È la norma di riferimento principale, integrata da regolamenti edilizi comunali che possono prevedere standard più restrittivi.
Si tratta di una norma di igiene pubblica: fissa i requisiti minimi che un locale deve avere per essere considerato idoneo all'abitazione di persone in condizioni di salubrità. Per questo è di competenza del Ministero della Salute (allora "Sanità"), non dell'Urbanistica. I parametri si applicano a tutti gli edifici di nuova costruzione e, salvo deroghe specifiche, anche alle ristrutturazioni che cambiano la destinazione d'uso o la dimensione dei locali.
Per i monolocali storici esistenti in centri urbani consolidati possono valere disposizioni transitorie e deroghe che li mantengono utilizzabili anche se non conformi ai parametri del 1975. È un tema delicato: vediamo nel dettaglio.
Superficie minima del monolocale
L'art. 3 del DM 5/7/1975 stabilisce le superfici minime per gli alloggi monostanza, ovvero gli alloggi composti da un'unica camera principale.
28 mq per una persona
Un monolocale destinato all'abitazione di una persona deve avere una superficie utile non inferiore a 28 metri quadri, comprensiva dei servizi (bagno) e del posto cottura/cucinino. La camera principale (zona giorno/notte) deve essere ampia almeno 14 mq.
38 mq per due persone
Se il monolocale è destinato ad abitazione di due persone (coppia, coabitazione), la superficie minima sale a 38 metri quadri. È un dato spesso ignorato: molti monolocali da 28-32 mq vengono affittati a coppie o gruppi di due studenti pur non rispettando il requisito. È una situazione di non conformità che può essere contestata in fase di controlli.
Come si misura la superficie utile
La superficie utile si calcola al netto delle murature, dei pilastri, dei tramezzi, delle sguinciature dei vani porta e finestra. Comprende ingressi, disimpegni, bagno, cucinino. Non include balconi, terrazze, cantine, soffitte non abitabili, ripostigli su sub-altezze inferiori a 2,40 m. Per un monolocale lordo di 35 mq con murature di 25 cm tutte intorno, la superficie utile è di circa 30-31 mq.
Altezza dei soffitti e altri requisiti
Oltre alla superficie minima, il DM 5/7/1975 fissa requisiti su altezza dei locali, aerazione, illuminazione naturale.
Altezza minima dei locali
- Camere principali (soggiorno, camera da letto, monolocale): altezza minima 2,70 m
- Locali di servizio (bagno, ripostiglio, ingresso, cucinino): altezza minima 2,40 m
- Sottotetti abitabili e mansarde: altezza media 2,70 m con minima non inferiore a 2,00 m sui punti perimetrali
Illuminazione e aerazione naturale
Ogni locale di abitazione (camera principale del monolocale) deve avere finestre apribili con superficie pari almeno a 1/8 della superficie pavimentata. Per un monolocale di 28 mq significa finestre da almeno 3,5 mq totali. Le finestre devono dare verso spazi liberi (cortili, vie pubbliche): non sono ammessi affacci verso cavedi troppo stretti o pozzi luce non conformi.
Riscaldamento
L'immobile deve avere un impianto di riscaldamento adeguato che garantisca temperature minime nei locali abitati. Le specifiche tecniche sono integrate dal DPR 412/1993 e dalle normative regionali. Un monolocale senza riscaldamento o con impianto inadeguato non rispetta i requisiti di abitabilità.
Bagno, cucinino e locali di servizio
I locali di servizio (bagno, cucinino) di un monolocale hanno requisiti specifici stabiliti dal DM 1975 e dai regolamenti edilizi comunali.
Bagno
Il bagno deve essere un locale separato dalla camera principale, con porta. Deve contenere almeno: WC, lavabo, doccia o vasca. La superficie minima è 3,5-4 mq con dimensioni minime che permettano l'inserimento degli apparecchi sanitari richiesti. Deve essere dotato di aerazione naturale (finestra) o, in alternativa, aerazione forzata meccanica permanente (più frequente nei bagni ciechi).
Cucinino o angolo cottura
Nei monolocali, il posto cottura può essere integrato nella camera principale come "angolo cottura" purché siano rispettate alcune condizioni: aspirazione meccanica dei fumi, contatori e tubazioni a norma, sufficiente aerazione del locale. In alternativa, un cucinino separato deve avere superficie minima di 4 mq con finestra propria.
Ingresso e disimpegno
Non è obbligatorio prevedere un ingresso separato nei monolocali, ma il disimpegno verso il bagno è di prassi richiesto per non avere l'apertura del bagno direttamente sulla camera o sull'angolo cottura. È un requisito di igiene fondamentale, anche se in molti monolocali più piccoli (28-32 mq) viene gestito con porte interne sigillate piuttosto che con disimpegni veri e propri.
Regolamenti edilizi comunali e deroghe
Oltre alla normativa nazionale, ogni Comune ha un Regolamento Edilizio che può integrare e modificare i requisiti minimi.
Variazioni in più rigoroso
Alcuni comuni — soprattutto quelli con politiche edilizie più stringenti — prevedono requisiti più restrittivi rispetto al DM 1975. Esempi: superficie minima di 30-32 mq per 1 persona invece di 28, altezza minima dei soffitti a 2,80 m invece di 2,70, requisiti di efficienza energetica integrativi. Vanno verificati nel regolamento edilizio del Comune dove si trova l'immobile.
Deroghe per centri storici
Molti regolamenti edilizi prevedono deroghe per gli immobili nei centri storici, dove i vincoli architettonici impediscono di rispettare i parametri standard (es. case con altezze inferiori a 2,70 m, monolocali storici di 22-26 mq). In questi casi l'abitabilità può essere riconosciuta in deroga, purché siano rispettati requisiti minimi di igiene e sicurezza. Le deroghe sono però caso per caso: non si applicano automaticamente.
Edifici antecedenti al 1975
Per gli edifici costruiti prima del 1975, vigono spesso disposizioni transitorie: si mantiene l'abitabilità riconosciuta in origine, anche se i parametri attuali sarebbero più restrittivi. Tuttavia, in caso di ristrutturazione importante o cambio di destinazione d'uso, scatta l'obbligo di adeguarsi ai parametri attuali.
Certificato di abitabilità e affitto
Il certificato di abitabilità (oggi chiamato "agibilità" ex DPR 380/2001 in molti Comuni) è il documento che attesta la conformità dell'immobile ai requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di funzionalità degli impianti. È rilasciato dal Comune al termine della costruzione o di una ristrutturazione importante.
Obbligatorio per affittare
Un immobile deve avere il certificato di abitabilità per essere legittimamente affittato come residenza. Senza certificato, il contratto di locazione può essere annullato e il proprietario rischia sanzioni amministrative significative.
Verifica del certificato
Prima di affittare un monolocale, verifica sempre la presenza del certificato di abitabilità. Lo trovi tra i documenti del proprietario (atto di compravendita, fascicolo del Comune) oppure puoi richiederne copia all'Ufficio Tecnico del Comune dove si trova l'immobile. Negli atti di compravendita più recenti il certificato di abitabilità è sempre indicato come allegato; per immobili più vecchi, può essere stato smarrito e va richiesto in copia conforme.
Cambio di destinazione d'uso
Se un immobile aveva originariamente una destinazione diversa (es. ufficio, deposito, negozio) e viene successivamente trasformato in monolocale residenziale, è necessario un cambio di destinazione d'uso regolarmente comunicato al Comune e accompagnato dalla verifica di tutti i requisiti di abitabilità. Affittare un ex-ufficio come monolocale residenziale senza cambio di destinazione è una violazione che espone a sanzioni.
Conseguenze di un monolocale non conforme
Affittare un monolocale che non rispetta i requisiti di superficie e abitabilità ha conseguenze concrete per il proprietario.
Sanzioni amministrative
Le sanzioni variano a seconda dei Comuni e della gravità della non conformità: vanno da poche centinaia di euro per violazioni minori a diverse migliaia per violazioni gravi (mancanza del certificato di abitabilità, occupazione di locali non residenziali). In aggiunta alle sanzioni economiche, il Comune può imporre adeguamenti tecnici obbligatori.
Annullamento del contratto
L'inquilino di un immobile non abitabile può chiedere l'annullamento del contratto di locazione, recuperando i canoni versati per il periodo in cui ha occupato l'immobile in queste condizioni. Inoltre, può chiedere il risarcimento dei danni per i disagi subiti (inadeguate condizioni di salute, mancanza di abitazione idonea).
Responsabilità penali
Nei casi più gravi (occupazione di locali completamente non conformi, falsificazione di certificati, omessa comunicazione di violazioni igienico-sanitarie), il proprietario può incorrere in responsabilità penali per reati come l'attentato alla salute pubblica o la falsità in atti.
⚠ Attenzione ai "monolocali" sotto i 28 mq
Negli annunci immobiliari di grandi città è frequente trovare "monolocali" da 22-26 mq, soprattutto in zone centrali ad alta densità. Si tratta spesso di immobili che non rispettano i requisiti di superficie minima del DM 1975 e che, in caso di controlli, potrebbero non essere considerati legittimamente affittabili come residenza. Prima di firmare, verifica la presenza del certificato di abitabilità e la superficie utile effettiva.
Cerchi monolocali a norma per studenti universitari?
Su Sturent trovi monolocali e bilocali pensati per studenti universitari, con tutti i requisiti di abitabilità in regola. Annunci verificati, contatto diretto con i proprietari.
Cerca su SturentDomande frequenti sulla superficie minima del monolocale
Monolocale a norma: tutela del proprietario e dell'inquilino
I requisiti di superficie minima e abitabilità di un monolocale non sono burocrazia: sono garanzie di salubrità per chi vi abita e di sicurezza per il proprietario. Affittare un monolocale che rispetta i 28 mq utili (38 mq se per due persone), l'altezza minima di 2,70 m, l'aerazione naturale e tutti gli altri parametri previsti dal DM 1975 e dai regolamenti edilizi comunali tutela entrambe le parti del contratto.
Prima di mettere in affitto un monolocale, verifica sempre la presenza del certificato di abitabilità, controlla che la superficie utile rispetti i parametri di legge, accertati che gli impianti (riscaldamento, idrico, elettrico) siano a norma. Per gli inquilini, soprattutto studenti universitari che spesso si trovano a vivere il loro primo affitto autonomo, conoscere questi parametri è una protezione importante. Per approfondire, leggi anche la guida alla registrazione del contratto di locazione.







