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Durata contratto di locazione: quanto dura un contratto d’affitto e quali sono le alternative disponibili

durata contratto di locazione

Per chi desidera affittare un immobile è importante conoscere a fondo i contratti di locazione. Oltre alle varie tipologie, è necessario avere maggiori dettagli sulla durata del contratto di locazione a seconda dei diversi contratti. In questo articolo ne scopriremo tutti i dettagli.

Tipo di contratto di affitto: quanti ne esistono

Il contratto di locazione è una forma contrattuale con la quale il locatore si impegna a garantire il godimento di un bene a favore del conduttore. Se il bene in uso consiste in un’abitazione oppure in un altro bene immobile, il conduttore deve versare un determinato corrispettivo al locatore, noto come canone, e restituire nei tempi prestabiliti la cosa ricevuta in uso, nello stesso stato in cui è stata consegnata. 

 

I contratti di locazione non presentano lo stesso contenuto: questo dipende dal tipo di contratto che le parti decidono di comune accordo di porre in essere, in base delle singole necessità. 

In generale è previsto dalla legge il principio per cui conduttore e locatore devono attenersi alle predisposizioni del contratto scelto.

 

In merito alle tipologie di contratto di locazione esistono:

  • il contratto di locazione a canone libero (contratto 4+4);
  • il contratto di locazione a canone concordato (contratto 3+2, contratto di natura transitoria (1-18 mesi);
  • contratto di locazione per studenti universitari (6-36 mesi rinnovabili);

Contratto di locazione a canone libero: di cosa si tratta e quanto dura

Ma quanto dura un contratto di affitto? Per quanto riguarda il contratto di locazione a canone libero la durata minima fissata dalla legge è di 4 anni. Si tratta di una clausola che è nulla se le parti concordano una durata inferiore. La durata del contratto di locazione si rinnova dopo il primo termine di scadenza in automatico per altri 4 anni. Proprio per questo si usa spesso l’espressione affitto 4+4.

 

Questo rinnovo non accade se, attraverso una comunicazione scritta giunta al conduttore, almeno 6 mesi prima della prima scadenza, il locatore rende nota la disdetta, consentita solo nei casi previsti dalla legge. Il locatore è obbligato a precisare la data relativa al rilascio dell’immobile e la motivazione dettagliata del diniego. 

 

Il contratto a canone libero non si rinnova in modo automatico se il conduttore si avvale del diritto di recesso per un motivo che deve rientrare in quelli previsti dal contratto stesso. La legge prevede la possibilità di recedere in caso di motivazioni gravi oppure circostanze oggettive sopravvenute e non prevedibili. Il conduttore deve dare il preavviso al locatore con una raccomandata e con un termine di almeno sei mesi.

 

Per i contratti di locazione 4+4, alla seconda scadenza si può optare per un rinnovo tacito per altri 4 anni. In alternativa se le parti vogliono rinnovare il contratto ma con condizioni diverse, la nuova modalità deve essere proposta almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto.

Durata dei contratti di affitto: il caso del canone concordato

Per quanto riguarda il contratti di affitto a canone concordato, questa è una forma contrattuale che si applica nei Comuni ad alta densità abitativa. 

Il suo scopo è quello fissare l’entità del canone di locazione in base alle esigenze di mercato, oltre che basarsi sulle situazioni economiche previste in una determinata città.

 

Dai tanti vantaggi sia per il locatore che per il conduttore, questo contratto permette alle parti di definirne il contenuto mantenendo il vincolo in termini di valore del corrispettivo e della durata del contratto di locazione stesso.

 

Il canone viene determinato in base a modelli contrattuali standard, predisposti su base locale dalle associazioni rappresentative della categoria dei proprietari e di quella degli inquilini. 

 

Riguardo il contratto abitativo 3+2, in fatto di durata, quella di questo contratto è di 3 anni. Dopo questo periodo le parti possono stipulare un nuovo contratto, oppure prorogare in modo automatico il primo stimulato, prorogando per altri 2 anni.  

 

Se il locatore non vuole proseguire deve inviare la disdetta entro 6 mesi dalla prima scadenza.  Per l’affitto 3+2, passato il secondo rinnovo se il locatore non desidera proseguire il contratto deve inviare 6 mesi prima della scadenza dei 2 anni una raccomandata al conduttore con la formale disdetta. 

 

Se non viene data nessuna comunicazione il contratto si rinnova automaticamente per altri 2 anni.  Le parti possono rinnovare il contratto con nuove condizioni comunicandole per tempo.

Contratti ad uso transitorio: la durata

Per quanto riguarda i contratti ad uso transitorio, si tratta di accordi di locazione usati per esigenze temporanee, ma non turistiche. La durata minima è di 1 mese e quella massima di 18 mesi.

 

Se il contratto dura più di 30 giorni il locatore deve procedere alla registrazione entro 1 mese e nei 60 giorni successivi deve dare comunicazione al conduttore e all’amministratore di condominio. In questo tipo di contratti non è necessario dare disdetta: il contratto cessa in modo automatico al termine prestabilito in sede contrattuale. 

 

Il canone nella locazione transitoriaè previsto dagli accordi territoriali tra associazioni dei proprietari e degli inquilini, che si basano su determinate caratteristiche dell’immobile, oltre che dalla zona, ed è moltiplicato per i metri quadrati riportati nella visura catastale dell’appartamento.

 

Si applica nelle città di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania, Comuni confinanti con queste città e capoluoghi di provincia. Nelle città in cui non è previsto un accordo territoriale, il canone per i contratti transitori è a canone libero. 

Un particolare contratto di locazione ad uso transitorio è il contratto per studenti universitari per cui è previsto un periodo minimo pari a 6 mesi e uno massimo di 36 mesi, rinnovabili per uguale periodo (es./ 1 anno + 1 anno).

 

Anche per i contratti per studenti universitari, il canone richiedibile per l’affitto è sempre concordato, e quindi non dal libero mercato.

 

Per maggiori informazioni in materia di contratti e della loro durata o se hai un immobile da mettere in affitto e non sai come fare contatta il nostro staff.

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