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Manutenzione impianti luce, acqua e gas casa: spetta al proprietario o all’inquilino?

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Vivere in affitto è molto comune e a confermarlo sono i dati: in Italia molti tra studenti, giovani lavoratori e coppie scelgono questa opzione, che è sempre più diffusa facendo sì che il mercato immobiliare degli affitti sia in forte crescita. Quando si parla di contratto di affitto sia conduttore che locatore devono essere a conoscenza della ripartizione delle spese per la manutenzione della casa. In questo articolo vedremo nel dettaglio cosa prevede la normativa in merito alle spese per la manutenzione dell’immobile e della loro gestione.

Contratto di affitto e manutenzione della casa: cosa sapere

Scegliere di abitare in un immobile in affitto ha molti vantaggi: per esempio è l’ideale se ci si sposta spesso per lavoro, se per motivi personali non si vive una città fissa o ancora se ci si sposta per motivi di studio. Inoltre, è ottimale per coloro che non vogliono fare un grande investimento iniziale e che sono alla ricerca di una soluzione più flessibile.

 

Presa la scelta di affittare un immobile, in tanti sono assaliti da una serie di dubbi, che spesso insorgono anche nel locatore, riguardanti alcuni aspetti in merito alla manutenzione della casa. In particolare in molti si chiedono chi si debba fare carico delle utenze domestiche, a chi spetta la manutenzione ordinaria e straordinaria nonché le spese per gli elettrodomestici e quelle per la cura del giardino. 

 

Il tema delle utenze domestiche e della loro gestione nella locazione è complesso ed è importante esserne a conoscenza nel momento in cui si firma un contratto di affitto. In primis è utile sapere cosa è compreso nella dicitura utenza domestica: questa include beni o servizi che riguardano immobili a uso abitativo. Ne fanno parte posti auto, cantine, garage, corrente elettrica, gas, linea telefonica, allaccio alla rete idrica, servizi per lo smaltimento dei rifiuti, rete internet e pay tv.

 

Quando viene stipulato il contratto di affitto, le bollette delle utenze domestiche possono rimanere a carico del proprietario che dovrà chiedere di volta in volta i rimborsi dei pagamenti al conduttore. Nel caso specifico delle spese condominiali, i consumi vengono riscossi dall’amministratore che per legge deve interfacciarsi solo con i condomini, non potendo chiamare in causa gli affittuari.

 

 In questi casi quindi le bollette vengono pagate dal locatore che si può rivalere sul conduttore: quest’ultimo ha due mesi di tempo per saldare l’importo dovuto. Molto comode in questo senso sono le bollette web, ricevute tramite mezzo e-mail e condivisibili facilmente con il conduttore.


In alternativa l’affittuario può diventare l’intestatario mediante un contratto autonomo, mediante la voltura delle utenze, essendo così il titolare delle bollette e potendo versare in modo autonomo i pagamenti. In questa situazione, in caso di morosità non c’è nessuna ripercussione sul locatore.

 

L’unico responsabile per il mancato pagamento delle bollette è quindi l’affittuario. In ogni caso il padrone dell’immobile non può mai chiudere anticipatamente il contratto, facendo trovare l’inquilino senza gas e luce, come previsto dalla Corte di Cassazione.

 

Le bollette possono essere intestate al locatore anche se il contratto non è stato ancora finalizzato, ma basta il preliminare di locazione che attesta come la sua registrazione sia in corso.

 

Contratto di affitto: come viene gestita la manutenzione ordinaria e straordinaria

Nel Codice civile gli articoli 1576, 1577 e 1609 sanciscono la ripartizione delle spese nel contratto di affitto. Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria questa è a carico dell’inquilino, a cui spettano anche interventi di piccola manutenzione come previsto dall’articolo 1576 del Codice civile.

 

In fatto di manutenzione straordinaria questa invece è un obbligo del proprietario. In particolare sono a suo carico gli interventi riguardanti gli impianti della casa, come il riscaldamento, l’illuminazione e quello idrico, le coperture e i muri. 

 

Per quanto riguarda la messa a norma degli impianti elettrici, se è conforme alle norme di sicurezza previste nell’anno in cui sono stati creati, non è previsto nessun obbligo per il proprietario. Quindi si può affittare anche in assenza della certificazione relativa all’impianto elettrico. Ma è necessario che l’inquilino abbia appreso e accettato eventuali vizi nel momento della stipula del contratto. Nel caso di un immobile in affitto in cui l’impianto elettrico deve essere messo a norma è consigliato intervenire per mettere in sicurezza i futuri affittuari. Rifare l’impianto elettrico, soprattutto in una casa vecchia, evita di essere responsabili di eventuali incidenti che con un impianto non a norma ricadono sul locatore.  


In generale spettano al proprietario tutte quelle spese che permettono all’affittuario di usufruire al massimo dell’immobile. Sono a carico del locatore anche le spese che riguardano la riparazione di eventuali guasti domestici, se non sono imputabili al conduttore. In questo caso è lui a dover sostenere le riparazioni.

 

Se vuoi ricevere maggiori informazioni sulla manutenzione ordinaria e straordinaria nell’ambito del contratto di affitto, contatta lo staff di Sturent, portale specializzato nell’affitto di alloggi privati a studenti universitari.



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