


Anche se chi vive in affitto non è formalmente un condomino, è comunque tenuto a seguire determinate regole di condominio. In questo articolo, esploreremo gli obblighi dell’inquilino e le conseguenze nel caso in cui non rispetti le regole.
Sono ancora numerose le famiglie che vivono in affitto. Se questa opzione presenta diversi vantaggi, permettendo di optare per una soluzione flessibile senza dover investire un grande capitale iniziale, comporta anche degli svantaggi, come il fatto di sostenere una spesa costante senza possedere effettivamente l’immobile, che rimane di proprietà del locatore.
L’affittuario, ovvero il soggetto che riceve dal locatore il diritto a utilizzare e godere dell’immobile, è inoltre tenuto a osservare determinati obblighi, tra cui il regolamento di condominio. Se non rispetta le regole condominiali il locatore può essere chiamato in causa.
Bisogna sottolineare che l’affittuario non è considerato un condomino ma, nonostante questo, ha la facoltà di partecipare alle assemblee condominiali inerenti delibere sul riscaldamento e il condizionamento d’aria, come previsto dalla legge 392/1978 all’articolo 10. Tuttavia, il conduttore non ha diritto alla convocazione in assemblea da parte dell’amministratore.
L’amministratore deve convocare il proprietario che ha successivamente l’obbligo di darne comunicazione all’affittuario non per forza tramite raccomandata, ma anche per e-mail o per sms, visto che non è prevista una formalità specifica. Se la convocazione dell’assemblea non viene trasmessa tempestivamente, l’inquilino può rifiutarsi di rimborsare gli oneri riguardanti delibere adottate in sua assenza. Nel caso si verifichi questo inadempimento da parte del locatore, l’assemblea resta comunque valida e anche il contratto di locazione rimane invariato.
Se durante l’assemblea si discute di argomenti di natura differente rispetto a quelli di cui l’inquilino ha diritto a partecipare, nella stessa convocazione possono essere presenti sia il proprietario, sia l’affittuario. Tuttavia, non è possibile avere due voti distinti e pertanto si assiste alla votazione di uno dei due in base a chi ha il diritto di comunicare la sua volontà.
L’affittuario è obbligato a rispettare il regolamento di condominio, con tutte le limitazioni al suo interno, anche nel caso in cui non sia stato allegato al contratto di affitto. Il regolamento condominiale può, ad esempio, vietare di parcheggiare biciclette in cortile, prevedere determinati orari di silenzio, o ancora impedire di stendere i panni fuori dal balcone e regolare la gestione dei cani in condominio. Tutti questi aspetti devono essere rispettati dall’inquilino. L’affittuario deve controllare che il conduttore si attenga al regolamento e non crei fastidio ai vicini con il suo comportamento.
Ma cosa accade nel caso in cui l’affittuario non rispetti il regolamento? Come per ogni condomino, l’amministratore deve intervenire chiedendo il rispetto delle regole.
Bisogna sottolineare che i condomini possono fare le segnalazioni all’amministratore, che dovrà di conseguenza intervenire, per le violazioni del regolamento condominiale, come per esempio se l’inquilino parcheggia l’auto in uno spazio comune vietato.
Diverso è per quei comportamenti che riguardano la proprietà privata, come fastidiosi rumori provenienti dall’appartamento dell’inquilino, per i quali l’amministratore non ha titolo per intervenire.
Se il proprietario è consapevole che l’inquilino non rispetta le regole condominiali e non vi pone rimedio, allora è considerato responsabile e può essere chiamato a rispondere, in solido con l’affittuario, dei danni provocati dal suo comportamento.
Il padrone dell’immobile è il destinatario del regolamento, quindi è responsabile nei confronti degli altri condomini. E lo è anche nel caso delle violazioni del proprio conduttore, dovendo prevenire le sue eventuali inosservanze e se sussistono sanzionarle attraverso la risoluzione del rapporto. Per evitare di subire azioni di responsabilità da parte del condominio, il locatore può arrivare a sfrattare l’affittuario.
In merito alle attività vietate dal regolamento di condominio, se il conduttore non è stato avvisato del divieto di determinate attività, previste invece nel contratto, ha il diritto di chiedere al padrone il risarcimento dei danni.
Inoltre, l’inquilino ha la possibilità di dare la disdetta anticipata dell’affitto, con un preavviso di sei mesi, se l’immobile è invivibile per via di comportamenti di terzi molesti, come per esempio dei vicini rumorosi.
Il proprietario risponde per l’inquilino quando sussistono dei problemi in via della mancata manutenzione straordinaria dell’immobile o degli impianti. Se per esempio l’impianto idrico non è a norma e provoca degli allagamenti, è il proprietario che deve sostenere i costi per le riparazioni e il risarcimento dei danni. Un’eccezione si verifica se il danno è avvenuto per colpa dell’inquilino e del suo comportamento doloso.
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