


Quando un inquilino smette di pagare l’affitto, la situazione può diventare rapidamente difficile da gestire per il proprietario. La legge, però, offre uno strumento efficace per tutelarsi: lo sfratto morosità. Si tratta di una procedura giudiziaria rapida pensata per consentire al locatore di riottenere la disponibilità dell’immobile e recuperare le somme non versate. In questo articolo vediamo cosa fare se l’inquilino non paga l’affitto, quali sono i passaggi da seguire, i tempi previsti e come agire legalmente per tutelare i propri diritti.
Lo sfratto morosità è una procedura speciale prevista dall’art. 658 c.p.c. che consente al locatore di ottenere il rilascio forzoso dell’immobile in caso di inquilino non paga affitto. Il locatore notifica all’inquilino la lettera di intimazione, un vero e proprio atto giudiziario: in questa fase può anche chiedere un decreto ingiuntivo per imporre il pagamento dei canoni arretrati (morosità affitto), semplificando il recupero economico.
Per avviare la procedura, è necessario:
Se manca uno di questi presupposti, non si può procedere con lo sfratto morosità ma occorrerà ricorrere a vie ordinarie per risolvere il contratto.
Il percorso tipico del procedimento di sfratto morosità comprende:
Concluso con l’ordinanza di convalida, questa diventa titolo esecutivo: dopo notifica del precetto, e decorsi almeno 10 giorni, l’ufficiale giudiziario può eseguire lo sfratto e far rilasciare l’immobile.
Durante l’udienza, l’inquilino può sanare la morosità pagando l’intero ammontare dovuto (canoni + interessi + spese processuali). In alternativa, può chiedere un termine di grazia fino a 90 giorni, una possibilità limitata a tre volte in quattro anni, salvo casi di difficoltà economica comprovata—come disoccupazione o malattia. Se accolta, l’ordinanza di rilascio viene sospesa.
Se la sanatoria non avviene o il giudice respinge la richiesta, si procede alla convalida dello sfratto, e in caso di opposizione resteranno da valutare le contestazioni avanzate dall’inquilino.
Lo sfratto morosità è previsto principalmente per il mancato pagamento del canone. Se l’inquilino non paga affitto, è il rimedio previsto. Se invece l’inquilino è moroso solo per le spese condominiali o accessorie, lo sfratto non è automatico: il locatore dovrà agire con giudizio ordinario per ottenere la risoluzione del contratto. Tuttavia, se l’inquilino è in ritardo sia con i canoni sia con le spese, la procedura di sfratto morosità resta valida anche ai fini del rilascio.
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