


Quando si parla di contratto di affitto, oltre al canone di locazione, il conduttore deve sostenere altre spese dettate dalla manutenzione ordinaria dell’immobile. Nel caso dello spurgo della fognatura, l’intervento è a carico del conduttore o del proprietario? In questo articolo scopriamo cosa prevede la normativa e altri dettagli utili da sapere.
Circa il 20,5% degli italiani vive in affitto. Questa soluzione è particolarmente apprezzata per il fatto che non implica un investimento iniziale elevato, a differenza di quando si compra una casa, rappresentando una soluzione flessibile che si adatta facilmente a eventuali cambiamenti di vita. Per esempio è una sistemazione perfetta per chi si deve spostare spesso per il lavoro o per coloro che sono in affitto per universitari, che devono costruirsi ancora una stabilità.
In ogni caso, quando si parla di affitto è importante essere ben preparati. Una volta percorsa questa strada, oltre a pagare il canone mensile, bisogna sapere che ci sono degli altri costi dettati dalla manutenzione ordinaria in affitto, ripartiti tra l’affittuario e il proprietario.
Nell’ambito degli interventi che si possono affrontare, è fondamentale sapere cosa è previsto nel caso dello spurgo delle fognature condominiali: si tratta di un’operazione di pulizia sui tombini interessati, accompagnata anche dallo svuotamento della fossa settica oppure del pozzetto.
Può coinvolgere anche la disostruzione e le eventuali pulizie delle colonne nonché il prosciugamento dei liquidi e liquami che sono fuoriusciti.
L’intervento dello spurgo delle fogne da chi è sostenuto nell’ambito del contratto di affitto? Questo quesito è molto diffuso: facendo riferimento alla Legge 329/78, all’articolo 9, si troverà la sua risposta. Quest’ultimo, infatti, stabilisce come le spese di ordinaria manutenzione della casa – tra cui rientrano anche i costi dello spurgo di fognature, pozzi neri e scarichi – siano a carico dell’inquilino. Questi costi rientrano all’interno degli oneri accessori per il godimento dei servizi comuni: non sono inclusi nelle spese di locazione, ma vengono richiesti al bisogno.
Le fogne condominiali rientrano tra i beni comuni di cui usufruiscono tutti i condomini: i costi per la loro manutenzione vengono ripartiti tenendo conto dei millesimi.
Nei condomini è buona prassi svolgere un’ispezione annuale e intervenire con uno spurgo dei pozzetti ai fini della manutenzione ordinaria. Se la fognatura è sporca si possono avere fastidiose ripercussioni come cattivi odori, otturazioni delle condutture e del pozzetto e la possibile interruzione del deflusso dell’acqua.
Se si verificano queste criticità, l’amministratore di condominio deve contattare una ditta di autospurgo che dopo un sopralluogo dovrà valutare il tipo di intervento da realizzare, effettuando la pulizia delle fognature a norma di legge, mediante il ricorso di prodotti autorizzati, rispettando la normativa di sicurezza degli operatori e dei condomini.
A meno che non sia stato previsto diversamente nell’ambito del contratto di locazione, lo spurgo delle fognature e di pozzi neri per un immobile in affitto è a carico del conduttore, in quanto si tratta di interventi che rientrano nelle spese di manutenzione ordinaria.
Nel caso di un contratto di affitto 3+2, oppure per quello stipulato con gli studenti universitari, si fa riferimento al Decreto del 16 gennaio 2017, in particolare nell’allegato D, focalizzato sugli accordi di locazione relativi agli affitti transitori, a canone concordato e ai contratti con gli studenti.
In queste situazioni è sempre previsto come sia il conduttore a doversi fare carico delle spese per la manutenzione ordinaria delle fognature di condominio, tra cui rientrano anche gli interventi di disostruzione di pozzi neri e condotti.
L’affittuario ha diversi diritti in questa situazione come la possibilità di contattare un perito per verificare se la problematica delle fognature è dettata da un difetto e non dal suo uso. Se così fosse, le spese passano al proprietario.
In caso contrario, comunque l’affittuario può accertare se la somma che dovrà sostenere per lo spurgo delle fogne è congrua, come previsto dal terzo comma all’articolo 9 della legge 329/78.
Inoltre, l’inquilino ha la possibilità di far valere i propri diritti, rivolgendosi anche all’amministratore di condominio se necessario.
Per quanto riguarda le tempistiche, il conduttore quando riceve la richiesta relativa all’intervento ha due mesi di tempo per effettuare il pagamento. Nel caso di mancato sostenimento degli importi dovuti entro questo periodo e se le spese previste sono superiori a due mensilità del canone di affitto, il proprietario può procedere con la risoluzione del contratto per inadempimento.
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